Negli ultimi giorni si parla molto di key-box bandite e self check-in illegali, ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione.
Cosa dice il TULPS
L’articolo 10 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) stabilisce che:
- I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
- Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
- Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
C’è però da considerare che per il Regolamento generale per la protezione dei dati personali
non ci è possibile fotografare o fotocopiare il documento d’identità dell’ospite.
Il dibattito sul TULPS
Come abbiamo visto il TULPS parla di possesso di idoneo documento d’identità per tutti gli ospiti, ma non specifica le modalità con cui effettuare tale verifica.Â
L’opinione pubblica è stata sempre divisa tra coloro che sostengono valida solo l’identificazione di persona e coloro che ritengono di poter identificare l’ospite anche da remoto con mezzi altrettanti efficaci, quale per esempio una videochiamata che verifica l’arrivo degli ospiti attesi con relativi documenti d’identità .
Di fatto il self check-in non è mai stato considerato illegale altrimenti molte aziende del settore non sarebbero durate così a lungo.
La circolare dell’Ufficio IV
Il 5 gennaio 2024 l’Ufficio IV – Polizia Amministrativa e di Sicurezza, a firma del Direttore De Angelis, emana una circolare relativa all’interpretazione del TULPS sul self check-in.
Vediamo i contenuti salienti:
- E’ necessario che il gestore della struttura ricettiva, ovvero i soggetti legittimati al ricevimento dell’avventore, prima ancora della registrazione del cliente e dell’invio dei dati alla Questura competente, procedano alla compiuta identificazione del cliente.
- Tale adempimento si concretizza nella sommaria verifica della corrispondenza dei dati personali trascritti nel documento di identità o in altro documento di riconoscimento equipollente, recante i tratti somatici del cliente.
- E’ evidente che , in ragione delle preminenti esigenze di pubblica sicurezza, l’obbligo di identificazione previsto può ritenersi assolto soltanto mediante la concreta verifica, in presenza, dell’identità personale dei clienti da parte del gestore la struttura ricettiva.
- E’ altresì possibile avvalersi della pratica del check-in online, che consente agli ospiti di comunicare i propri dati prima di giungere nella struttura alberghiera;Â
tale modalità organizzativa tuttavia non esclude che, al momento dell’arrivo, il gestore o un suo incaricato sia tenuto comunque ad identificare il cliente, attraverso la verifica del documento di identità esibito.
Questa circolare dirime il dubbio relativo alla modalità di identificazione degli ospiti, pratica che deve essere fatta di persona, e all’arrivo.
Il momento in cui avviene l’identificazione è da ritenersi fondamentale in quanto gli ospiti ormai entrati nella struttura potrebbero non avere i documenti o averli scaduti/non validi.
La circolare inoltre specifica che è consentito l’utilizzo del check-in online per farsi anticipare i dati degli ospiti e velocizzare/snellire le procedure burocratiche.
La circolare del Ministero dell’Interno
Il 18 novembre 2024 il Ministero dell’Interno, a firma del capo della Polizia Pisani, emana una circolare relativa all’identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive.
Vediamo i dettagli:
- La gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configura quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività .
- Si ritiene di poter affermare che eventuali procedure check-in “da remoto” non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’articolo 109 TULPS.
- Si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicateÂ
- Si conferma l’obbligo posto a carico ei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente
Qualche giorno dopo l’emissione della circolare sul sito AlloggiatiWeb, utilizzato per l’invio dei dati degli ospiti, compare un avviso che ricorda di effettuare l’identificazione sul posto:
Le indicazioni del Ministero degli Interni sono chiare, non fanno che confermare e chiarire che i gestori sono tenuti a verificare l’identità di tutti gli ospiti di persona, e al momento dell’arrivo. Ma alcuni comportamenti e la caccia alle streghe degli ultimi giorni ci paiono fuori luogo.Â
Il termine self check-in andrebbe poi utilizzato allo stesso modo da tutti gli attori coinvolti, per esempio Airbnb lo associa alla modalità di accesso alla struttura, che però non ha nulla a che fare con l’identificazione a cui fa riferimento il Ministero, ponendo di fatto gli host in una situazione pericolosa.
E nessuno può impedire ai gestori di consentire agli ospiti o ai propri collaboratori di accedere in maniera automatica alla propria struttura.
Detto questo concludiamo con un piccolo riassunto.
- Il check-in online è legale (con possibilità di farsi mandare i dati degli ospiti in anticipo)
- Il self check-in non è legale (l'identificazione di tutti gli ospiti va fatta sempre di persona)
- Accesso, identificazione e check-in sono tre cose diverse